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Regione Piemonte. Chiarimenti in relazione ai limiti di rendimento e ai limiti di emissione di NOx per i generatori di calore.

Con la ‘’D.G.R. n°11968-46 del 04/08/09’’ la Regione Piemonte, oltre a dettare nuove disposizioni in materia di inquinamento e risparmio energetico, pone dei limiti sulle emissioni in atmosfera per gli impianti di riscaldamento. Tali limiti riguardano gli NOx (Ossidi di Azoto).

L’eventuale superamento di questi limiti si traduce quasi sempre nella necessità di sostituire il generatore di calore entro determinate scadenze temporali che variano a seconda del tipo di combustibile e della potenza dell’apparecchio.

In sintesi.

Dal 1° settembre 2016 i generatori di calore che non rispettano il limite di emissione (NOx) di 70mg/kWh (80mg/kWh per i generatori di potenza superiore a 35 kW) dovevano essere già sostituiti. Fanno eccezione i generatori di calore installati dal 01/01/2003 al 24/02/2007 per i quali la data ultima è stata prorogata al 01/09/2018.

Dal 1° settembre 2018 tutti i generatori di calore dovranno rispettare il limite di emissione (NOx) di 70mg/kWh (80mg/kWh per i generatori di potenza superiore a 35 kW).

Dal 1° settembre 2020 tutti i generatori di calore dovranno avere valori di rendimento in opera superiori ai valori minimi di rendimento come da Allegato 5 della D.G.R. 4 agosto 2009, n. 46-11968.

Per approfondimenti si veda il documento in allegato.