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Regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi a gas "usati normalmente"

La manutenzione del generatore di calore deve essere sempre eseguita secondo le istruzioni del fabbricante dell’apparecchio

Il Regolamento (UE) 2016/426 entrato in vigore il 21 Aprile 2018, è un provvedimento di carattere comunitario finalizzato a garantire la massima sicurezza per gli utilizzatori finali di apparecchi a gas. Per conseguire questo obiettivo il Regolamento individua alcuni requisiti essenziali, condivisi a livello comunitario, che pongono l’accento su tre aspetti fondamentali:

1. Gli apparecchi devono essere intrinsecamente sicuri: con il Regolamento 2016/426 sono state definite procedure comuni a tutti gli stati membri per l’omologazione CE degli apparecchi a gas;

2. Gli apparecchi devono essere correttamente installati: la fruizione sicura di un apparecchio non può prescindere da una sua corretta installazione che, in Italia, è attestata dal rispetto della regola dell’arte;

3. Gli apparecchi devono essere sottoposti a manutenzione secondo le istruzioni predisposte dal fabbricante: la manutenzione regolare dell’apparecchio è ritenuta essenziale ai fini del mantenimento dei requisiti di sicurezza garantiti dal fabbricante prima e dall’installatore poi.

Particolarmente rilevanti sono i contenuti di cui al punto 3 che equiparano le istruzioni del fabbricante sulla periodicità degli interventi di manutenzione, a vere e proprie prescrizioni cui il fruitore dell’impianto non può sottrarsi.

In altre parole la manutenzione del generatore di calore deve essere sempre eseguita secondo le istruzioni del fabbricante dell’apparecchio.

Ne consegue pertanto, che il mancato rispetto della periodicità dichiarata dal fabbricante per la manutenzione del proprio apparecchio, rappresenta un’irregolarità che deve essere segnalata nella sezione Raccomandazioni del Rapporto Tipo 1 alla stregua di anomalie di ordine tecnico. In questo caso si consiglia al manutentore di segnalare il mancato “utilizzo normale dell’apparecchio”, una dizione che sottintende il pedissequo rispetto dei punti 2 e 3 che precedono.

Per maggiori informazioni si rimanda al documento allegato (452 kB).